STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“AIMOD – Associazione Italiana Modellismo Dinamico”
ART. 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE
È costituita, ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del C.C. e del D.Leg. 36/2021 e ss.mod., l’associazione sportiva dilettantistica denominata “AIMOD - Associazione Italiana Modellismo Dinamico ASD”, attualmente senza personalità giuridica, con sede legale nel comune di Figline e Incisa Valdarno (FI), in Località Tracolle 3. L’Associazione è regolata dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia, oltre che dai Regolamenti interni approvati dall’Assemblea. La variazione della sede legale, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’Assemblea o del Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica al presente Statuto. L’Associazione, a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo, può istituire sedi operative secondarie e succursali.
ART. 2 – DURATA
L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 3 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE
L’Associazione è autonoma, libera, apartitica, aconfessionale e basata su principi di democrazia e uguaglianza. Essa non ha scopo di lucro e si prefigge di promuovere, sviluppare e divulgare la pratica sportiva del modellismo in tutte le sue forme, dinamico e statico, comprese quelle attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere, rispettando la normativa vigente in materia di associazioni sportive dilettantistiche.
Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione si propone, in via esemplificativa e non esaustiva, di organizzare eventi, competizioni, laboratori, studi, attività di divulgazione scolastica e sociale collegate alla conoscenza e alla pratica del modellismo dinamico e statico, oltre a favorire iniziative atte a sviluppare sinergie con operatori di quei settori di interesse sociale compatibili con i fini associativi nel totale rispetto dell’individuo e delle sue idee. Pertanto, pur perseguendo esclusivamente finalità di sviluppo e conoscenza del modellismo dinamico e statico, nonché obiettivi di solidarietà sociale, l’Associazione potrà svolgere qualunque attività di carattere secondario e strumentale alle finalità principali, anche di vendita occasionale e scambio, purché i proventi siano destinati esclusivamente al raggiungimento dello scopo sociale.
ART. 4 – I SOCI
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
I soci si dividono in:
1) Soci Fondatori, sono coloro che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
2) Soci Ordinari, sono coloro che aderiscono successivamente all’Associazione e intendono svolgere regolarmente attività sociale;
3) Soci Sostenitori, sono coloro che con lasciti, donazioni, contributi anche minimi intendono sostenere gli scopi e le attività sociali o partecipano sporadicamente agli eventi promossi dall’Associazione;
4) Soci Onorari, sono coloro che si sono contraddistinti negli anni per l’impegno elargito in Associazione e/o quegli sponsor che per il loro impegno economico, con donazioni annuali per oltre cinque anni, hanno reso maggiormente possibile la realizzazione degli scopi sociali dell’Associazione.
I soci di cui ai punti 1 e 2, nonché i soci onorari di cui al punto 4 che siano stati precedentemente soci ordinari, sono definiti soci effettivi dell’Associazione. I soci effettivi maggiorenni hanno diritto di voto nell’Assemblea e possono concorrere per le cariche elettive previste da questo Statuto.
ART. 5 – MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. In caso di aspiranti minorenni la domanda deve essere controfirmata da chi ne detiene la potestà genitoriale; il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa di tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
L’ammissione dei soci ordinari è subordinata al parere del Consiglio Direttivo secondo le norme di questo Statuto. Eventuali reiezioni devono essere motivate. L’aspirante socio non ammesso ha diritto di presentare ricorso: il riscorso sarà discusso nella prima Assemblea utile.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel registro degli associati.
I soci onorari sono nominati con delibera dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo
ART. 6 - QUOTA ASSOCIATIVA
I soci effettivi sono tenuti a versare una quota associativa annuale. L’anno sociale viene identificato con l’anno solare.
L’Assemblea delibera, prima dell’inizio dell’anno sociale: importo della quota, modalità e tempi di pagamento nonché eventuali riduzioni per chi si associa ad anno sociale iniziato, in ragione dei mesi effettivi di associazione.
I sono onorari non sono tenuti a versare la quota associativa.
ART. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per decesso, per recesso, per decadenza o per esclusione.
7.1 Il recesso da parte dell’associato deve essere comunicato in forma scritta al Presidente, ovvero durante l’Assemblea dei soci.
7.2 La decadenza di un socio ordinario si determina automaticamente qualora non versi la quota associativa entro i termini stabiliti. Un socio decaduto non può svolgere attività sociale né tantomeno partecipare all’Assemblea fino a che non sani la propria posizione. I soci fondatori non possono decadere.
7.3 L’esclusione di un socio è deliberata dall’Assemblea su istanza presentata dal Consiglio Direttivo o da due terzi dei soci:
1) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
3) per danno morale o materiale all’Associazione;
4) per indegnità;
5) per grave turbativa delle dinamiche associative;
6) per morosità.
Nei casi di cui ai punti da 1 a 5 gli addebiti che vengono mossi al socio saranno contestati per iscritto, consentendo facoltà di replica. Nel caso di cui al punto 6 il socio decaduto per morosità sarà automaticamente e inderogabilmente escluso se non sana la propria posizione associativa dopo un ulteriore periodo di tre mesi dal termine stabilito per il versamento delle quote annuali.
Il socio escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa.
ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci effettivi hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto (solo i maggiorenni);
3) ad accedere alle cariche associative (solo i maggiorenni);
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia;
5) alla costante informazione sulle iniziative ordinarie e su qualunque progetto futuro.
Tutti i soci sono tenuti:
1) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a partecipare all’attività dell’Associazione, collaborando con gli organi associativi, per la realizzazione delle finalità associative;
3) a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e dei suoi membri e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
4) a versare la quota associativa annuale;
5) a promuovere e promulgare in tutti gli ambiti sociali i principi e la sostanza delle finalità dell’Associazione e in particolare la pratica del modellismo dinamico e statico.
Fermi restando i suddetti diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
ART. 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Consiglio Direttivo.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione dell’elettorato attivo.
ART. 10 – L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci effettivi maggiorenni che siano in regola con il versamento delle quote associative. È l’organo sovrano dell’Associazione ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.
ART. 11 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un quarto degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’Associazione ed in particolare:
1) ratifica il rendiconto;
2) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
3) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
4) delibera gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
5) ratifica l’ammissione dei nuovi soci e delibera per l’esclusione dei soci;
6) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
7) delibera l’entità delle quote associative, delle modalità e dei tempi di pagamento.
L’Assemblea straordinaria delibera:
1) sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
2) sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano per età, o in caso di rinuncia o decadenza dell’intero Consiglio Direttivo dal socio più anziano per età. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, anche a mezzo email, da recapitarsi ai soci con almeno otto giorni di preavviso (ridotti a tre giorni in caso di convocazione urgente) contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi sette giorni (ridotti a un’ora in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede
sociale, o analogo digitale, almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea. Le Assemblee potranno essere svolte anche in videoconferenza previa riconoscimento dei singoli partecipanti.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente ritenute valide le adunanze cui partecipano personalmente o per delega tutti i soci effettivi.
ART. 12 – VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
ART. 13 – VOTAZIONI
Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate con i voti favorevoli del 50% più uno dei presenti, tolti gli astenuti.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’Associazione sono approvate con il voto favorevole due terzi dei partecipanti, in persona o per delega. Non è ammessa l’astensione.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Nelle deliberazioni riguardanti l’esclusione di un socio lo stesso non ha voto.
ART. 14 – VERBALIZZAZIONE
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. È ammesso l’uso di apparecchiature di registrazione la cui validità rimane sancita dalla garanzia di immodificabilità del registrato che verrà successivamente e opportunamente trascritto dal Segretario.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede o equivalente digitale.
ART.15 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.
È formato da un numero dispari di membri, compreso tra 3 e 11 (tre e undici), eletti dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri del Consiglio Direttivo rinuncino o decadano dall’incarico, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere del quadriennio del Consiglio. Nel caso in cui sia esaurita la lista dei non eletti, il Presidente provvederà a convocare l’Assemblea per l’elezione dei membri
mancanti. Nel caso in cui si dimetta o decada oltre la metà dei membri del Consiglio, il socio più anziano per età provvederà a convocare l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente (al suo interno o tra gli altri membri dell’Assemblea), un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione e gli sono attribuite le seguenti funzioni:
1) gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea curandone l’esecuzione delle deliberazioni;
2) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
3) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
4) deliberare circa l'ammissione di nuovi soci;
5) curare il registro dei soci e il registro dei verbali dell’Assemblea;
6) elaborare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
7) deliberare in merito ad eventuali rimborsi spese per i Soci;
8) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
9) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei Consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche in formato elettronico, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. Le sedute possono anche essere svolte in videoconferenza. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio. I verbali di ogni riunione saranno redatti a cura del Segretario, o in sua assenza di uno dei membri presenti a tale scopo nominati da chi presiede la riunione e saranno sottoscritti da chi presiede e da chi verbalizza la riunione. I verbali saranno conservati agli atti.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di due riunioni del Consiglio comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto secondo queste modalità non è immediatamente rieleggibile e comunque non prima di un anno.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione. Il Consiglio può altresì avvalersi della collaborazione di uno o più soci cui delegare la rappresentanza l’Associazione per fini specifici, ad esempio per i rapporti con un Ente locale durante l’organizzazione di un evento.
Sono ritenute motivo di incompatibilità con la carica di Consigliere le seguenti condizioni:
1) Titolarità di attività lucrative esterne in qualche modo collegate alle attività associative;
2) Ricoprire cariche in altre società e associazioni sportive ai sensi del art. 11 del D.Leg. 36/2021 e ss.mod.;
3) Carichi personali pendenti con qualsiasi tipo di Pubblica Amministrazione o pendenze penali in atto non definitivamente risolte per condizione di totale estraneità ai fatti dell’azione penale subita.
ART. 16 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; viene scelto dal Consiglio Direttivo (al suo interno o tra gli altri membri dell’Assemblea). In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di questi, al membro del Consiglio Direttivo più anziano d’età.
Il Presidente appone la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
ART. 17 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI
L’Associazione adotta i seguenti libri sociali e registri contabili:
1) Registro degli Associati;
2) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
3) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
4) Libro contabile
Tali libri, conservati presso la sede dell’Associazione, possono essere predisposti in formato digitale: gli stampati prodotti saranno numerati e controfirmati dal Presidente e dal Segretario (o dal Tesoriere nel caso del libro contabile).
ART. 18 – IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
ART. 19 – IL SEGRETARIO
Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione; cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.
Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
ART. 20 – IL TESORIERE
Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare periodicamente il Consiglio Direttivo sulle modalità e i termini di impiego delle somme dell’Associazione nello svolgimento delle attività sociali.
ART. 21 – GRATUITÀ DEGLI INCARICHI
Lo svolgimento delle attività sociali menzionate nel presente Statuto, ivi comprese quelle del Consiglio Direttivo, è da intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico preventivamente autorizzato dall’Assemblea.
ART. 22 – PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività.
Il patrimonio è costituito da:
1) Beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
2) Redditi provenienti dal patrimonio;
3) Introiti realizzati nello svolgimento delle proprie attività;
4) Entrate derivanti dalle quote associative annuali, da contributi straordinari deliberati dall’Assemblea e dai contributi liberali dei soci effettivi;
5) Entrate derivanti da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi dei soci sostenitori;
6) Entrate derivanti da contributi di enti pubblici o privati;
7) Entrate derivanti da donazioni occasionali da parte di sponsor;
8) Entrate derivanti da donazioni annuali da parte di sponsor, per questo poi nominati Soci Onorari dell’Associazione;
9) Entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi.
Tutti i beni immobili di proprietà dell’Associazione devono essere opportunamente inventariati, catalogati ed opportunamente custoditi allo scopo di preservarne il valore strutturale e funzionale.
I beni mobili dell’Associazione verranno depositati su opportuno conto corrente intestato all’Associazione i cui strumenti di utilizzo saranno in esclusivo possesso del Tesoriere che provvederà all’evasione di tutti i documenti contabili che perverranno all’Associazione attestanti spese opportunamente autorizzate dagli organi competenti dell’Associazione e tempestivamente annotati sull’apposito libro della contabilità sociale. Per agevolare le transazioni in formato elettronico l’Associazione può dotarsi di un portafoglio elettronico gestito in subordine e con le stesse modalità rispetto al conto corrente.
L’Associazione non può distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa.
ART. 23 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale decorre contabilmente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione di tutti i soci, nei 30 giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione, ovvero essere messi a disposizione dei soci in modalità digitale.
ART. 24 – AFFILIAZIONI
Si stabilisce che l’Associazione si affilia ad un Ente di Promozione Sportiva per tutte le attività sportive, ne riconosce e si conforma al suo Statuto, Norme e Regolamenti; si conforma inoltre alle Norme e alle Direttive del CONI. L’associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del CONI dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
ART. 25 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente fra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
In caso di scioglimento l’Assemblea dei soci è tenuta a devolvere l’eventuale attivo ad uno o più associazioni con medesimo scopo associativo, enti assistenziali, associazioni ONLUS o enti religiosi.
ART. 26 – CONTROVERSIE E RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e della normativa vigente in materia.
Per qualsiasi controversia sorgesse in dipendenza dall’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre l’Assemblea dei Soci. Per le controversie legale si ritiene competente il Foro di Firenze.
Approvato all’unanimità in sede di Assemblea costitutiva il 13 marzo 2025